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Infiltrazioni d'acqua dalla braga di scarico del bagno: la responsabilità del singolo condomino.

2023-10-18 07:53

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Infiltrazioni d'acqua dalla braga di scarico del bagno: la responsabilità del singolo condomino.

Un tema spesso dibattuto: se la braga, tubo di raccordo idraulico che si inserisce tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale, rientri nelle parti comuni dell'edificio.

L'impianto di scarico delle acque nere o bianche in un condominio è da sempre oggetto di controversie tra i condòmini soprattutto quando diventa causa di danni da infiltrazioni ai singoli appartamenti.


Le infiltrazioni d'acqua possono derivare non solo dalla rottura delle tubazioni dell'appartamento di un altro condòmino, ma anche dalla rottura di tubazioni di proprietà condominiale.


Il problema che si è posto in giurisprudenza è relativo al caso di rottura della braga che consiste in un raccordo idraulico fra le tubazioni orizzontali di pertinenza dei singoli appartamenti e quelle verticali. La proprietà della stessa, e quindi la responsabilità per i danni causati dalla sua rottura, è stata fonte di contrasto giurisprudenziale.


Infatti, una giurisprudenza meno recente (Cassazione civile sezione II, 19/01/2012, n.778) sosteneva che la braga fosse condominiale, data la funzione prevalente di raccordo svolto dalla stessa, senza la cui presenza il funzionamento della colonna verticale verrebbe meno. Una giurisprudenza più recente afferma invece che, "posto che il limite condominiale delle condotte si estende fino al punto di loro diramazione, deve ritenersi in proprietà esclusiva la braga, ovvero l'elemento di raccordo posto tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale" (Cassazione civile, sezione II, sentenza 1027 del 17 gennaio 2018).


Inoltre, dal punto di vista funzionale, la proprietà esclusiva della braga trova conferma nel fatto che questa convoglia le acque di scarico del singolo appartamento nella condotta verticale condominiale. I danni causati dalla sua rottura sono, pertanto, a carico del proprietario esclusivo.


Conseguentemente, pur potendo il condòmino danneggiato rivestire la qualifica di terzo ai fini dell'operatività della garanzia per i danni a terzi da spargimento d'acqua, prevista nelle condizioni generali del contratto assicurativo, alla luce dell'accertata causa del danno che non riguardava parti comuni (bensì la braga, di proprietà individuale) il Codominio non era tenuto a pagare e quindi nessun obbligo di indennizzo poteva sussistere in capo alla compagnia assicuratrice.


Considerazioni conclusive

L'art. 1117, comma 1, n. 3 cod. civ., prevede che "le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come ... gli impianti idrici e fognari ... e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche" sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.


In considerazione del suddetto dato normativo il quale precisa il limite di estensione delle condotte attratte nella presunzione di comunione individuandolo fino al punto di diramazione, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non si annoverano fra i beni comuni gli elementi di raccordo deputati a convogliare gli scarichi di pertinenza della singola unità immobiliare come la braga.


Essa costituisce il punto di congiuntura e di innesto fra gli scarichi del singolo condomino e la tubatura verticale di pertinenza del condominio.


La Suprema Corte, con la sentenza n.1027 del 17 gennaio 2018, ha statuito che la braga non è condominiale, in quanto l'appartenenza della stessa dipende dagli innesti degli scarichi provenienti dallo scarico principale solo "fino al punto di diramazione".


Più di recente, con l'ordinanza n. 15302 del 2022, la Corte ha precisato che la braga va esclusa dalle parti comuni perché volta a convogliare gli scarichi della singola proprietà esclusiva.


La braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini (in tal senso anche Cass., sent. 3 settembre 2010, n. 19045).


Ne deriva che, in ragione della disponibilità della suddetta parte dell'impianto in capo al singolo condomino, quest'ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 cod. civ. per eventuali danni arrecati a terzi dalla sua rottura.


Nel caso di specie, il crollo del controsoffitto dell'appartamento sottostante era stato causato dall'infiltrazione d'acqua originatasi dal tubo di scarico, braga, del servizio igienico appartenente al sovrastante appartamento con conseguente esclusione di responsabilità del Condominio.


Nessun obbligo, pertanto, per la compagnia assicuratrice di indennizzare il danneggiato trattandosi di danno derivante da bene non condominiale (la braga) per il quale il Condominio non è tenuto a pagare.




Fonte: https://www.condominioweb.com/infiltrazioni-dacqua-dalla-braga-di-scarico-del-bagno-la-responsabilita-del-singolo-condomino.21041


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